Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è l'organo di governo della scuola, fatte salve le competenze specifiche del Dirigente scolastico, del Collegio Docenti, dei Consigli di Classe, come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 416/1974.

Tipologia

Organo collegiale

Cosa fa

Ha potere deliberativo sui seguenti argomenti:

  • delibera del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
  • disposizione circa l'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento didattico e amministrativo dell'Istituto e di eventuali forme di autofinanziamento;
  • adozione del Regolamento Interno di Istituto e delle Relazioni annuali dell’attività svolta;
  • acquisto, manutenzione e rinnovo delle attrezzature scientifiche, didattiche e di quanto funzionale all'attività scolastica;
  • formulazione dei criteri per la programmazione di attività curricolari ed extracurricolari (progetti, corsi di recupero e sostegno, visite di istruzione, ecc.);
  • formulazione dei criteri per l'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

Altri componenti

Consiglio d’Istituto:

  • Presidente:  

    Componente docenti

      Componente ATA

        Componente genitori

        Telefono struttura

        Tel: 081 5098560 Fax: 081 3340448

        Email struttura

        namm297002@istruzione.it

        Info

        L'art. 33 del Decreto Interministeriale 44/2001 disciplina gli interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche:

        1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine:

        a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;

        b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;

        c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;

        d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;

        e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;

        f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;

        g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;

        h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;

        i) all'acquisto di immobili.

        2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

        a) contratti di sponsorizzazione;

        b) contratti di locazione di immobili;

        c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;

        d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

        e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;

        f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;

        g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

        h) partecipazione a progetti internazionali.

        3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.

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