Decreto Riaperture: nuova gestione emergenza epidemiologica

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24/3/2022 del Decreto Legge n. 24, “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, a decorrere da  venerdì 1 aprile troveranno applicazione le nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2nel sistema educativo, scolastico e formativo di cui all’art. 9 del decreto, consultabili anche sul sito del Ministero all'indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-con-le-regole-sulla-gestione-dei-contagi-dopo-la-fine-dello-stato-di-emergenza

A decorrere dal 1° aprile 2022, e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, restano valide le seguenti condizioni:

  • è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
  • è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
  • è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
  • fino al 30 aprile 2022, è consentito l’accesso all’ambito scolastico solo per le persone esterne alla realtà scolastica in possesso di certificazione verde COVID-19.

Lo svolgimento delle attività educative e didattiche prosegue in presenza, fatto salvo l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19 in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti nel gruppo classe. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 il cui esito negativo del test può essere attestato con una autocertificazione.

In caso di positività all’infezione da SARS-CoV-2, gli alunni possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. A tal fine, si ricorda la disponibilità sul sito istituzionale agli indirizzi www.istitutodonvitale.edu.it/pagine/modulistica-covid (Voce “Studenti e genitori – Modulistica”) o www.istitutodonvitale.edu.it/pagine/comunicazioni-positivi-covid (Voce “Avvisi - Avvisi 2021/2022”) della relativa modulistica aggiornata:

  • risultato del tampone (antigenico/molecolare) effettuato
  • eventuale modulo di richiesta di Didattica a Distanza compilato in ogni parte

Decade, con decorrenza 1 aprile 2022, la possibilità di richiedere e fruire di modalità didattica a distanza per le condizioni di quarantena legate a contatti con positivi.

E’ autorizzata la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Resta attivo fino al 15 giugno 2022, ai sensi dell’art. 8 comma 4, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 del personale scolastico, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, c.3 della legge 87/2021. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati. In caso di inadempimento, il docente sarà utilizzato in attività di supporto alla istituzione scolastica. I responsabili delle istituzioni scolastiche provvedono, dal 1° aprile 2022 e fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica

Allegati

C22.04914 Nuova gestione emergenza epidemiologica

Adeguamento piano scuola 2021 2022

Decreto Legge Riaperture 24/2022