Nuove modalità di comunicazione Covid-19

Il nuovo decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022 prevede, con decorrenza lunedì 7 febbraio, che:

  • con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
  • con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:
    • per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, ovvero che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
    • in relazione ai soli alunni in possesso di idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione, si prevede richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
    • per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Al comma 4, specifica che il ricorso alla didattica digitale integrata a sospensione delle attività avviene se l’accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente, e si precisa che ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Al comma 5, viene ulteriormente ribadito che la condizione sanitaria, che consente la didattica in presenza, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni Verdi (Verifica C-19), già in uso con le adeguate autorizzazioni di trattamento dati all’interno dell’Istituzione Scolastica.

Al comma 6, si dispone infine che l’articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell’articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, e ridefinite in funzione di quanto disposto dal nuovo decreto. Ne consegue, come chiarito alla sezione 1 delle FAQ Ministeriali #IoTornoaScuola (https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html), che il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo.

Si coglie l’occasione per sottolineare che, a decorrere dalla stessa data di lunedì 7 febbraio 2022, è rinnovata la modulistica per la comunicazione delle condizioni di positività o isolamento fiduciario, e le conseguenti eventuali richieste di attivazione della didattica a distanza, come confermata da delibera del Consiglio di Istituto n. 2022/03 del 20/1/2022:

Segnalazione di positività:

  • dichiarazione di riscontrata positività al SARS-COV-2 con eventuale richiesta Didattica a Distanza
  • risultato del tampone (antigenico/molecolare) effettuato

Segnalazione di quarantena per contatto stretto con soggetto positivo:

  • richiesta Didattica Digitale Integrata per segnalazione quarantena
  • certificazione medica di riscontro della condizione di quarantena/isolamento fiduciario da parte del pediatra/medico di medicina generale relativa esclusivamente all’alunno

Si ribadisce che in nessun caso sarà attivata la Didattica a Distanza in assenza dei documenti citati, né saranno valutate autocertificazioni ovvero tamponi di persone diverse dall’alunno per cui si segnala la condizione di isolamento.

Allegati

Dichiarazione di riscontrata positività al SARS_COV_2

Dichiarazione di riscontrata positività al SARS_COV_2 (versione editabile)

Modulo di richiesta DaD per quarantena/isolamento fiduciario

Modulo di richiesta DaD per quarantena/isolamento fiduciario (versione editabile)

Vademecum Ministero per l'Istruzione - Febbraio 2022

D.L. 4 febbraio 2022, n. 5

C22.02224 isolamenti e quarantene Covid ex DL 5-2022

C21.5047 Comunicazione Positivi ed Isolamenti

Nota congiunta Ministeri Istruzione e Salute 01218 del 6 novembre 2021

Rapporto Istituto Superiore Sanità

Nota tecnica allegata alla circolare

Nuove misure anti-Covid