Consiglio di classe
In base all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 297/1994, il consiglio di classe inclusivo, nella scuola secondaria inferiore, di quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe nonché, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
I consigli di classe si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 167 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza. Nel caso degli articoli 145 e 177, relativi ai meccanismi di valutazione dei percorsi formativi, si riuniscono con la sola partecipazione dei docenti.
In base all'art. 126, ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. A tal fine, i consigli di classe si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.
Per l'art. 167 (attività integrative e di sostegno), al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. I consigli di classe, nelle loro riunioni periodiche, verificano l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro.
Per l'art. 277, relativa alla sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico, deve essere autorizzata dal collegio dei docenti ove, pur non esorbitando dagli ordinamenti vigenti, coinvolga più insegnamenti o richieda l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica. A tal fine i docenti che intendono realizzarla ne presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di classe per le rispettive competenze. I consigli di classe esprimono il loro parere per quanto concerne le iniziative di sperimentazione che interessano le classi di propria competenza.
I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni rientrano nella competenza dei consigli di classe se di durata inferiore ai quindici giorni, al Consiglio di Istituto in caso di sanzioni più gravi. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia di istituto come da indicazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR n. 235/07).